La professione medica comporta responsabilità significative nei confronti dei pazienti, rendendo essenziale per i medici adottare misure adeguate per tutelarsi dai potenziali rischi legali. Il contesto normativo italiano, arricchito dalla Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24 del 2017), stabilisce le linee guida e gli obblighi che i medici devono seguire per proteggersi efficacemente. Tra queste, l’assicurazione professionale per i medici che assicura la responsabilità civile del professionista nell’ambito dello svolgimento della sua attività.
La responsabilità del medico libero professionista
Se vi è un rapporto economico diretto tra paziente e medico libero professionista si parla di responsabilità contrattuale diretta e illimitata per i danni causati durante la prestazione sanitaria. Questo rapporto, definito “Contratto di Spedalità”, comporta la presunzione di colpa a carico del medico secondo l’Art. 1218 del Codice Civile. In altre parole, il paziente deve solo dimostrare l’inadempimento e l’entità del danno subito, mentre spetta al medico provare che il danno è stato causato da fattori a lui non imputabili.
La gravosità di questa responsabilità è accentuata dall’Art. 2946 C.C., che prevede un termine di prescrizione di dieci anni per le richieste di risarcimento. Per mitigare tali rischi, la Legge Gelli impone a tutti i medici liberi professionisti l’obbligo di stipulare una polizza di Responsabilità Civile Professionale. Tale polizza deve prevedere una retroattività di dieci anni, per coprire richieste di risarcimento per fatti avvenuti nel passato, e una garanzia postuma, a tutela del medico anche dopo il ritiro dalla professione.
La responsabilità del medico che opera in una struttura sanitaria
Diversa è la situazione dei medici che esercitano all’interno di strutture sanitarie. In questi casi, la responsabilità per i danni al paziente ricade principalmente sulla struttura sanitaria stessa. La Legge Gelli, infatti, attribuisce alla struttura la responsabilità per gli atti compiuti dai suoi dipendenti e collaboratori. La tipologia di contratto che lega il medico alla struttura non è rilevante; ciò che conta è la presenza di un collegamento funzionale nell’organizzazione.
Tuttavia, il medico non è completamente esente da rischi. La stessa Legge Gelli prevede, all’Art. 9, l’azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria contro il medico in caso di dolo o colpa grave. Se la condotta del medico è caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia, la struttura può richiedere la restituzione delle somme pagate a titolo di risarcimento al paziente. La valutazione della colpa grave spetta a un tribunale ordinario nel caso di strutture private, o alla Corte dei Conti se si tratta di strutture pubbliche.
Responsabilità civile extra-contrattuale
Quando un paziente si rivolge a una struttura sanitaria, il rapporto principale instaurato è di natura contrattuale con la struttura stessa. Tuttavia, tra medico e paziente si instaura un rapporto extra-contrattuale. La responsabilità civile di tipo extra-contrattuale è regolata dall’Art. 2043 del Codice Civile, che prevede un onere della prova a carico del paziente e una prescrizione di cinque anni. Anche se questa via risulta meno agevole per il paziente rispetto all’azione contro la struttura, non è esclusa la possibilità di denunciare direttamente il medico. In tali casi, il medico risponde solo per colpa grave.
Responsabilità penale del medico
La responsabilità del medico non si esaurisce nell’ambito civile, ma include anche il profilo penale, in caso di morte o lesioni del paziente. La Legge Gelli ha introdotto l’Art. 590-sexies nel Codice Penale, che disciplina la “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Questa norma prevede che il medico non sia punibile se ha agito in conformità con linee guida e buone pratiche cliniche adeguate al caso concreto, anche in presenza di imperizia. Tuttavia, la condanna penale per il medico può comportare conseguenze gravi, come sanzioni disciplinari fino alla radiazione.
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