Rc Autocarri e veicoli commerciali: tutto quello che c’è da sapere
La polizza di responsabilità civile per i veicoli commerciali o autocarri (intesi anche i veicoli privati immatricolati come autocarro) sono polizze obbligatorie per legge esattamente come la responsabilità civile dell’autovettura o dei motoveicoli.
Esistono molte differenze tra un contratto di assicurazione rc auto e quello per autocarri, soprattutto nel calcolo del premio e nelle tariffe a disposizione.
Iniziamo col dire che normalmente le tariffe rca per un’autocarro tengono conto sì della zona ove risiede il proprietario al P.R.A, persona o azienda che sia, ma il parametro fondamentale da cui deriva il premio è sulla portata complessiva del mezzo, ossia i quintali a pieno carico; le tariffe molto spesso sono suddivise a fasce di quintalaggio a partire da quelli sotto i 15 o 35 qli, fino ad arrivare a quelli superiori a 440 qli ossia gli autocarri pesanti.
C’è sempre da tenere conto a seconda del tipo di autocarro, se il mezzo è dotato di gancio di traino ed eventualmente della massa totale rimorchiabile in casso ad esempio in cui l’autocarro principale sia un rimorchio od un semirimorchio.
Le forme tariffarie ammissibili per assicurare un’autocarro sono di vati tipi:
- tariffa fissa: prevede un costo fisso indipendentemente dagli incidenti causati;
- tariffa fissa con pejus: viene applicata una maggiorazione in percentuale al premio della tariffa fissa, in base al numero di sinistri causati;
- tariffa a franchigia: prevede una riduzione di premi sulla tariffa fissa, a fronte dell’applicazione appunto di una franchigia, che prevede che in caso di sinistro il rimborso da parte del contraente di una quota fissa per sinistro convenuta nel contratto. Se l’importo liquidato a sequito del sinistro sarà inferiore all’importo della franchigia, allora l’importo a carico del contraente sarà limitato a quello dell’indennizzo stesso;
- Bonus/Malus: come per le autovetture, prevede l’utilizzo delle classi di merito, in caso si sinistro di sale di 2 classi con relativo aumento di premio, mentre in assenza si sinistri si scende di una classe,con relativa diminuzione di premio
- Bonus/malus con franchigia: stesso sistema della tariffa bonus/malus con l’inserimento di una franchigia; nel caso l’importo liquidato per un sinistro sia inferiore all’importo della franchigia pattuita, il contraente rimborserà alla compagnia l’importo del sinistro stesso e non subira l’aumento di 2 classi di merito, avendo rimborsato lui totalmente il sinistro.
Diciamo che fino a qualche anno fa non era contemplata la forma in bonus/malus per gli autocarri, ma visti i comportamenti anomali di alcuni assicurati, le compagnie hanno introdotto il bonus/malus anche per questa categoria di veicoli in modo da premiare gli assicurati più virtuosi e penalizzare i multisinistrosi.
Essendo stata introdotta da pochi anni, ancora molti autocarri possiamo trovarli assicurati a tariffa fissa o soprattutto franchigia.
E’ possibile passare alla tariffa bonus/malus da tariffa fissa o a franchigia? dovrò ripartire dalla Cu 14?
Ecco, queste sono le 2 domande più frequenti che chi proviene da tariffe precedenti si pone al momento del passaggio dalla propria compagnia ad un’altra che utilizza la forma in bonus/malus.
Tranquilli, è possibile passare al bonus/malus e le compagnie terranno conto della vostra storia assicurativa conteggiando l’anno più vecchio presente nell’attestato come anno di partenza in Cu 14 e calcolando in che classe sareste adesso, sinistri presenti premettendo.
Esempio: attestato completo tutto senza sinistri dal 2006 ad oggi, sono assicurato a tariffa fissa senza classe di merito, se parto dal 2006 in Cu14 vorrà dire che adesso è come se andassi in Cu 9 e quindi la compagnia mi conteggerà la nuova polizza come se il mio attestato presentasse classe Cu di assegnazione 9.
Questo è il principio generale che le compagnie adottano, salvo sistemi di calcolo interni ad ogni compagnia soprattutto quando nell’attestato sono presenti sinistri.