NOVITÀ ASSICURAZIONE PROFESSIONALE MEDICO E PROFESSIONI SANITARIE
Arriva il parere favorevole per Consiglio di Stato per il Dpr “Disciplina dei requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie”, approvato lo scorso 18 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni. Ben 18 articoli che attuano quanto previsto dal Decreto Baduzzi. Obiettivo principe del Dpr è quello di garantire una adeguata copertura assicurativa dei medici e degli operatori del comparto sanità.
Cosa prevede il Dpr:
- Fondo ad hoc per garantire copertura assicurativa dei medici, il fondo è garantito da un contributo del medico stesso che fa richiesta di accesso al contributo di solidarietà a carico di tutte le compagnie di assicurazione autorizzate a coprire i danni derivanti dall’attività professionale in campo medico.
E’ bene ricordare che il medico può operare in qualità di libero professionista anche in diretta convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e può essere anche un dipendente del SSN svolgente attività intramoenia e extramoenia.
L’articolo 1 del Dpr ricorda l’obbligo di assicurazione professionale per tutti gli iscritti all’Albo e per tutti i liberi professionisti.
Il nuovo Dpr si applica sia ai liberi professionisti che a coloro che esercitano la professione sanitaria, è dunque valido per medici chirurghi, odontoiatri, biologi, fisici, chimici farmacisti, veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche, infermieri pediatrici, podologi, fisioterapisti, logopedisti, ortottisti-assistenti di oftalmologi, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali, tecnici audiometristi, tecnici sanitari di radiologia medica, di neuro fisiopatologia, ortopedici, audio protesica, della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienisti dentali, dietisti, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei lunghi d lavoro, assistente sanitari, è questo quello che si apprende dalla lettura dell’articolo 2, ne deriva che tutti i succitati dovranno fornirsi di idonea assicurazione professionale.
Di notevole importanza è il fondo, l’accesso al fondo è consentito a chi esercita le professioni sanitarie ed ha redditi troppo bassi, è questa infatti la tipologia di richiedenti assicurazione professionale spesso rifiutata dalle compagnie, il fondo nasce a tutela dei giovani e non solo che non possono agevolmente garantirsi una idonea copertura d’assicurazione professionale. Intanto l’articolo 3 del Dpr recita che al fondo hanno priorità d’accesso coloro che sono abilitati alla professione da non oltre 10 anni.
I contratti d’assicurazione professionale per le professioni medico sanitarie devono avere dei requisiti minimi tra cui spicca il massimale minino di 1mln di euro per anno e per sinistro.
Intanto è normato che per i contratti che sono stati stipulati dal 14 agosto 2013 è necessario un periodo di retroattività della copertura di almeno un anno e un periodo di ultrattività della copertura assicurativa di 10 anni.
Altre novità sono inserite nel Dpr di cui si consiglia la lettura.